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Matteo Santini – Erika Pigliapoco
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L’ASSEGNO DIVORZILE UNA TANTUM
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Avv. Matteo Santini
Dott.ssa Erika Pigliapoco
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“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altr un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Il testo appena riportato è quello del 4 comma dell’art 5 così come da ultimo modificato dall’art 10 della legge n 74 del 6 marzo 1987, norma di riferimento per la trattazione dell’istituto dell’assegno divorzile.
A premettere, si deve rivolgere l’attenzione all’orientamento espresso in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 11492/90, e confermato anche di recente (Cass. n. 15610/06 e n. 25436/07) ai fini dell’ accertamento del diritto all’assegno di divorzio. La Suprema Corte ha, di fatti, precisato come il riconoscimento del diritto all’assegno abbia come presupposto la mancanza di “mezzi adeguati ”o l’impossibilità di procurarseli” per ragioni oggettive”, ovvero con rimando alla inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante valutati sotto il profilo dei redditi posseduti “intesi come redditi idonei ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio”. (Cass., sent. n. 6541 del 2002, n. 7541 del 2001).
A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass., sentenze n. 15610 e n. 4764 del 2007), senza che sia indispensabile uno stato di bisogno, come richiesto in caso di alimenti, e rilevando piuttosto l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio “delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un interrotto equilibrio “(Cassazione 28 febbraio 2007, n. 4764).
Orbene la previsione dell’art 5 comma 8 della legge n. 898 del 1970 già prevedeva che [ …]
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Roma, maggio 2009
Avv. Matteo Santini
Dott.ssa Erika Pigliapoco
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